Art. 6.
(Interventi a favore delle persone disabili in situazione di gravità).

      1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dal

 

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testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenuti a realizzare il diritto ad attività occupazionali e educative dei soggetti disabili in situazione di gravità, residenti nel territorio di competenza.
      2. In attuazione del principio della priorità dei programmi e degli interventi dei servizi pubblici, riconosciuto alle situazioni di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad inserire, nei rispettivi bilanci, gli stanziamenti necessari alla ristrutturazione, riqualificazione o costruzione dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per soggetti disabili in situazione di gravità ed all'assunzione del relativo personale.